Da luglio 2026 è possibile richiedere 3 nuove forme di rendita: una rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale e il numero di anni residui; la vita attesa corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita; una rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili, che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita del punto precedente (con maggiore flessibilità in caso di necessità di maggiore liquidità); una rendita mediante erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato. Ci spiega tutto Antonello Orlando, consulente del lavoro, Studio Nevio Bianchi & Partners.